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Condizioni generali d’acquisto

1. Premesse

Tutti i nostri ordini di acquisto e le relative esecuzioni saranno unicamente soggetti alle presenti condizioni generali di acquisto, salvo il caso in cui le parti abbiano concluso un Accordo Quadro di fornitura. L’accettazione incondizionata delle consegne e dei servizi ovvero del loro pagamento non costituiranno approvazione dei termini e delle condizioni del fornitore. In caso di contrasto tra il testo dell’ordine di acquisto o il testo dei documenti in esso indicati e le seguenti condizioni di acquisto, prevarranno il testo dell’ordine o il testo dei documenti in esso indicati.

2. a) Ordine/conferma d’ordine

I nostri ordini saranno emessi in forma scritta, in forma testuale o trasmessi mediante scambio elettronico di dati (ad esempio, EDI). Si conviene che ‘forma testuale’ significa trasmissione via fax, computer fax o e-mail, nei quali la società emittente e la persona emittente devono essere chiaramente identificabili. Gli ordini saranno validi senza necessità di firma manoscritta qualora sul modulo d’ordine sia riportata una indicazione in tal senso. Se non diversamente concordato, l'ordine si presume accettato e considerato giuridicamente vincolante, se il fornitore non lo rifiuta entro i 3 giorni lavorativi successivi al ricevimento dello stesso. Nel caso in cui sia richiesta l’accettazione del fornitore, quest’ultimo sarà tenuto ad accettare l’ordine nella stessa forma o, qualora sia stata concordata un’altra forma, nella forma concordata, entro il termine di 2 settimane. Dopo tale periodo, sarà nostra facoltà revocare l’ordine. Una conferma d'ordine che si discosta dall'ordine avrà effetto solo se eventuali modifiche vengono comunicate in forma scritta o testuale. Tutte le condizioni, le specifiche, gli standard e gli altri documenti cui si fa riferimento nell’ordine o che sono allegati all’ordine formeranno parte dello stesso.

b) Accordo quadro

Nella misura in cui vige un accordo quadro scritto relativo ad alcuni oggetti di fornitura e tale accordo non contiene disposizioni contrastanti, rinunceremo alla richiesta di una conferma d’ordine nel caso in cui dovessimo ordinare tali oggetti di fornitura. Gli ordini emessi nell’ambito dell’accordo quadro saranno efficaci se il fornitore non li rifiuterà entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione. Una conferma d’ordine che presenti delle non conformità rispetto all’ordine sarà valida unicamente se confermeremo tale non conformità in forma scritta o testuale. L’annullamento degli ordini in conformità del programma di fornitura concordato non richiede alcuna conferma. Sarà richiesta la conferma scritta per qualsiasi dichiarazione legalmente vincolante che differisca dall’accordo quadro o che lo integri.

c) Pianificazione delle richieste

Nella misura in cui nell’accordo quadro stipulato con il fornitore non siano previste scadenze diverse, saranno messe in produzione le quantità riportate nel piano di consegne dei primi 3 mesi. Le quantità indicate fino al mese 6 saranno utilizzate solamente per la pianificazione del materiale. In caso di cancellazione per motivi tecnici o altri, il fornitore potrà chiederci di accettare i costi del materiale contro il trasferimento di proprietà del materiale stesso, a condizione che il fornitore dimostri che l’approvvigionamento del materiale sia stato necessario al fine di rispettare il piano di consegne e che qualsiasi altro utilizzo non sia possibile. Non ci faremo carico di ulteriori costi.

d) Trasferimento remoto dei dati

In presenza di un collegamento di trasferimento remoto dei dati con il fornitore, si rinuncia alla richiesta della forma scritta per gli ordini/richieste d’acquisto specificati al punto b). Tuttavia, qualsiasi dichiarazione legalmente vincolante che si discosta dall’accordo quadro ovvero integra l’accordo quadro deve essere fornita per iscritto.

3. Modifica dell’oggetto della fornitura

Qualora richiedessimo una modifica dell’oggetto di fornitura, il fornitore dovrà comunicarci e dimostrarci tempestivamente in forma scritta il motivo dell’eventuale aumento o riduzione dei prezzi nonché l’eventuale impatto di tale modifica sulle date di consegna.

4. Obbligo di consegna per pezzi di ricambio

Il fornitore sarà obbligato a fornire gli articoli oggetto di fornitura che diventeranno parte dei nostri prodotti come parti di ricambio, a ragionevoli prezzi di mercato, per almeno 12 anni dopo la cessazione della produzione del prodotto coinvolto.

5. Forza maggiore

In caso di eventuali interruzioni di produzione dovute a eventi inevitabili (forza maggiore, ad esempio, contenziosi di lavoro) sarà nostra facoltà recedere dagli ordini; inoltre, le date e le condizioni di consegna e pagamento saranno prorogate in base alla durata del ritardo dovuto a ostacoli non a noi imputabili nell’accettazione degli ordini.

6. Tempi di consegna

Le date di consegna e le scadenze concordate saranno vincolanti e tassative. Se i ritardi sono provocati dal fornitore, quest’ultimo verrà messo in mora senza alcun preavviso. Il fornitore dovrà comunicarci tempestivamente eventuali prevedibili ritardi nelle consegne. In caso di ritardata consegna, avremo il diritto di far valere le nostre pretese legali e, in particolare, avremo diritto al risarcimento dei danni provocati dal ritardo. Eventuali ulteriori costi, in particolare quelli sostenuti per eventuali acquisti sostitutivi, saranno a carico del fornitore. L’accettazione incondizionata della tardata consegna non rappresenta rinuncia alle richieste di indennizzo.

7. Consegne

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, i prodotti saranno consegnati in conformità a FCA [Free Carrier] (INCOTERMS 2020). Gli INCOTERMS 2020 o qualsiasi loro modifica saranno pienamente applicabili. Le consegne, compresi gli imballaggi e l’assicurazione, saranno effettuate a spese del fornitore. Sarà data priorità ai materiali di imballaggio ecologici. Non ci facciamo carico dei costi dell’assicurazione sul trasporto. Condizioni di trasporto diverse dalle presenti dovranno essere concordate per iscritto. Durante la negoziazione del contratto, il fornitore sottoporrà per iscritto una soluzione di confezionamento vincolante ovvero accetterà la nostra soluzione di confezionamento. Nella misura in cui il fornitore sia obbligato a ritirare gli imballaggi utilizzati in conformità alle previsioni normative, lo stesso sosterrà i costi del trasporto di ritorno e del riciclaggio. Il fornitore riporterà su tutti i documenti relativi ad un ordine l’ordine, il numero del contratto o del piano di consegne nonché il nostro numero di particolare (part number). Tutti i documenti di trasporto saranno forniti completi delle informazioni da noi richieste, in particolare il numero d’ordine, l’oggetto dell’ordine, il numero di commissione, il numero del piano di consegne, nonché la quantità ed il peso di ciascun articolo. Il fornitore sosterrà i costi derivanti dal mancato rispetto delle nostre istruzioni di trasporto. Fatto salvo quanto diversamente dimostrato, le quantità, il peso e le dimensioni definite nel corso della nostra ispezione delle merci in entrata saranno vincolanti. Le consegne parziali richiederanno il nostro consenso e saranno identificate come tali nei documenti di trasporto. Si applicano integralmente i Termini e le Condizioni KION di Logistica.

8. Dettagli e documenti utilizzati nel commercio con l’estero

Alla consegna dei beni oggetto di fornitura, il fornitore dovrà fornire i seguenti dati relativi al commercio con l’estero: • classificazione delle merci nelle statistiche del commercio (codice delle merci) • paese d’origine • identificazione e classificazione delle merci soggette al controllo dell’esportazione • su richiesta: consegna di un certificato d’origine o di un documento di preferenza. Se il fornitore è iscritto in un programma accreditato di sicurezza della catena del rifornimento, come l’AEO, o altri programmi simili in essere nel Paese del fornitore, il fornitore, su richiesta scritta, dovrà fornirci prova documentale di tale iscrizione, ove ciò sia disponibile e permesso dalla legge. Qualora il fornitore non fosse certificato quale AEO o iscritto in un programma equivalente, chiederemo annualmente l’evidenza documentale del rispetto da parte del fornitore dei Criteri di Sicurezza AEO sotto forma di un questionario sulla Sicurezza della Catena di Rifornimento. Qualora le risposte del fornitore al questionario indicassero carenze di sicurezza, il fornitore dovrà sviluppare ed implementare delle procedure scritte al fine di migliorare le proprie sulla sicurezza della catena del rifornimento. Il fornitore svolgerà annualmente un’indagine sulla sicurezza presso ciascuno dei suoi impianti e intraprenderà le azioni correttive necessarie al fine di garantire la conformità agli standard AEO, compatibili con i requisiti di AEO e con le politiche del fornitore. In ogni momento, tutti i prodotti saranno idonei al trasporto verso la destinazione d’uso finale e l’utente finale come da noi richiesto in conformità a tutte le norme applicabili sul controllo dell’esportazione, incluse le norme e gli ordini degli Stati Uniti, le norme e gli ordini dell’Unione Europea, le risoluzioni delle Nazioni Unite, le norme in vigore nel Paese del fornitore e/o nel Paese dal quale i prodotti verranno esportati. Il fornitore conviene inoltre che:

  • I. eventuali Dichiarazioni di Conformità per l’Esportazione completate dal venditore formeranno parte dell’Accordo;
  • II. il Venditore comunicherà al più presto l’eventuale inidoneità dei prodotti alla spedizione verso la destinazione specificata;
  • III. qualora ad un accordo quadro o a un ordine venissero aggiunti altri oggetti da consegnare, il venditore ne valuterà l’idoneità al trasporto e fornirà una nuova Dichiarazione di Conformità per l’Esportazione oppure ci comunicherà la mancata idoneità al trasporto degli oggetti da consegnare.

Customs Ocean Cargo Security Requirements Compliance (Conformità ai requisiti doganali per la sicurezza del carico marittimo) (facoltativo / per gli Stati Uniti): Per quanto applicabile, il fornitore conviene di prestare l’assistenza necessaria affinché i prodotti spediti a mezzo nave raggiungano gli Stati Uniti in conformità ai requisiti della sicurezza del trasporto merci degli Stati Uniti, Customs and Border Protection (“CBP”) (Dogane e Polizia di Frontiera degli Stati Uniti) per i vettori marittimi (“10+2 Requirements”) emendati di volta in volta da CBP. Il fornitore conviene di garantire che il vettore ci tutelerà, indennizzerà, manterrà indenni e ci rimborserà in relazione a tutte le sanzioni, le penali e i danni da noi subiti derivanti da, o relativi al, mancato rispetto dei 10+2 Requirements di CBP, inclusi i danni da noi subiti in seguito al sequestro da parte di CBP.

9. Fattura e pagamento

Il fornitore emetterà una fattura per ogni consegna o servizio. La fattura deve riportare il testo contenuto nell’ordine, il nostro numero d’ordine e il numero dell’articolo e deve riportare il nome esatto del nostro reparto che ha emesso l’ordine nonché la data dell’ordine. Rifiuteremo le fatture che non contengono queste informazioni; tali fatture non saranno valide al fine della determinazione della data di pagamento. La data di scadenza del pagamento della fattura si calcola dal giorno lavorativo successivo al ricevimento di una fattura idonea e verificabile ovvero dall’accettazione delle merci o del servizio – quale che sia la data posteriore. Qualora riscontrassimo la sussistenza di un obbligo di trattenere le imposte (ad esempio, l’obbligo di ritenuta d’acconto) o qualora venissimo sollecitati a soddisfare tale obbligo da parte delle autorità competenti, avremo la facoltà di detrarre questi importi dall’importo della fattura. Qualora il fornitore fosse in possesso di documenti di esenzione, dovrà sottoporceli senza ritardo. Resta fermo il diritto del fornitore di recuperare le imposte e le tasse dalle autorità che hanno imposto le relative imposte. Il pagamento delle fatture avverrà secondo i termini di volta in volta concordati.

In caso di preventiva approvazione dei termini di consegna, il termine di pagamento si calcolerà dalla data di consegna in conformità all’ordine d’acquisto o dal ricevimento della fattura – quale che sia la data posteriore. In caso di contratti per consegne o di accettazione convenuta in base al contratto, il termine di pagamento sarà calcolato a partire dall’accettazione. In caso di consegne errate, avremo il diritto di trattenere il pagamento fino all’esecuzione corretta dell’ordine, senza pregiudizio di alcun ribasso, sconto o analoghi vantaggi di pagamento.

10. Responsabilità in caso di difetti

Il fornitore sarà responsabile di garantire che i beni oggetto di fornitura siano privi di vizi di qualità e di vizi giuridici. Fatto salvo quanto diversamente concordato per iscritto, la garanzia sui beni oggetto di fornitura scadrà 24 mesi dall’ordine/uso del prodotto finale. In presenza di difetti, avremo il diritto di far valere ogni pretesa legale, ivi incluso ogni risarcimento, senza limitazioni. Il fornitore avrà l’obbligo di provvedere gratuitamente alla riparazione o alla sostituzione, a nostra scelta, del bene oggetto dell’ordine, salvo il risarcimento del danno in nostro favore. Il fornitore avrà diritto ad un massimo di due tentativi entro un ragionevole periodo di tempo. Qualora il fornitore non volesse o non fosse in grado di fornire il servizio supplementare nel tempo necessario a prevenire danni di entità sproporzionata, avremo il diritto di far eliminare il difetto presso la nostra sede o da parti terze, effettuare acquisti sostitutivi e richiedere il rimborso dei costi e delle spese sostenuti. Qualora il fornitore non eliminasse il vizio entro il periodo da noi definito in forma scritta ovvero qualora fosse stato impossibile eliminare il vizio, avremo inoltre la facoltà di ridurre il prezzo d’acquisto, annullare l’ordine o richiedere il rimborso delle spese o il risarcimento del danno. Avremo la facoltà di cedere i diritti derivanti dalla responsabilità per vizi ad altre società del Gruppo KION.

11. Garanzia di qualità, sicurezza dei prodotti

Prima della consegna, il fornitore dovrà comunicarci tempestivamente eventuali modifiche introdotte ai processi produttivi, ai materiali o ai componenti connessi agli oggetti di fornitura, la ricollocazione di siti produttivi nonché le eventuali modifiche apportate alle procedure o agli impianti per la verifica dei beni oggetto di fornitura e altri interventi che possono influire sulla qualità e/o la sicurezza dei beni oggetto di fornitura. Non sarà possibile apportare modifiche alle specifiche concordate senza il nostro consenso scritto.

Tutte le modifiche apportate ai beni oggetto di fornitura e le modifiche connesse al prodotto introdotte nella catena di produzione dovranno essere documentate nel ciclo di vita del prodotto. Gli aspetti da documentare comprenderanno, a titolo di esempio e non limitativo, le modifiche ai disegni, le approvazioni delle deviazioni, le modifiche ai metodi di analisi e alle frequenze delle analisi, le modifiche dei fornitori, i pezzi acquistati o le forniture operative. Su nostra richiesta potremo visualizzare la documentazione relativa al ciclo di vita del prodotto. Si applicano le disposizioni dell'Accordo di garanzia della qualità. Il Fornitore è tenuto a rispettare queste disposizioni per l'intera durata della collaborazione.

12. Responsabilità per danno da prodotti, richiamo del prodotto

Qualora ci venissero rivolte richieste di indennizzo da parte di clienti o di terzi per responsabilità per danno da prodotti, il fornitore sarà obbligato a tenerci indenni da tali pretese nella misura in cui il danno sia stato provocato da un vizio di un bene oggetto di fornitura. In questi casi, il fornitore sosterrà tutti i costi e le spese, incluse le spese legali. Nel caso in cui un vizio connesso alla sicurezza dei beni oggetto di fornitura rendesse necessario richiamare il prodotto ovvero nel caso in cui tale richiamo sia disposto dalle autorità pubbliche, il fornitore dovrà sostenere ogni e tutti i costi relativi al richiamo del prodotto. Per quanto fattibile e ragionevole, coordineremo con il fornitore il contenuto e l’entità del richiamo del prodotto. In particolare, avremo la facoltà di agire per conto nostro nell’interesse del fornitore qualora questi non disponesse delle strutture volte ad implementare un richiamo presso la propria azienda (ad esempio, mancanza di organizzazione di servizio). Si applicheranno inoltre le disposizioni di legge. Il Fornitore dovrà impedire l'acquisto e l'utilizzo di componenti e/o sottogruppi contraffatti, al fine di garantire che tutti i componenti e/o sottogruppi siano stati acquistati da un produttore originale (OM) (cioè, produttore di apparecchiature (OEM) e/o produttore di parti originali (OPM)), o da una fonte autorizzata dall'OM e che non presentino false identificazioni di materiale, marchi, marcature, caratteristiche, numero/i di serie/lotto, codice data o caratteristiche di prestazione. Nel caso in cui il Fornitore venga a conoscenza di componenti contraffatti o nel caso in cui un problema sul campo sia riscontrato da noi come risultato di un componente contraffatto, le parti notificheranno a vicenda tali componenti contraffatti.

Inoltre, il Fornitore ha la piena responsabilità di indagare sulle modalità di acquisto e vendita di un componente contraffatto e di fornirci la causa principale e le conseguenti azioni correttive per evitare che si verifichino altri casi. Se un problema sul campo deriva da un componente contraffatto confermato, il Fornitore si assumerà l'onere della responsabilità finanziaria e sarà responsabile nei nostri confronti o di altri, per i danni risultanti, compreso l'obbligo di sostituire il componente/i contraffatto/i.

13. Sostanze nei prodotti

In questo paragrafo, gli oggetti di fornitura sono differenziati in base al REACH (CE) no. 1907/2006:

  • 1. sostanze chimiche in quanto tali,
  • 2. Miscele,
  • 3. Articoli. Il fornitore garantisce che i beni oggetti di fornitura siano conformi a tutte le leggi nazionali ed internazionali in materia (ad esempio, i Regolamenti UE/le Direttive UE, le disposizioni del Dodd-Frank-Act statunitense).

Il fornitore dovrà garantire di adempiere ai requisiti del Regolamento dell’Unione Europea concernente le sostanze chimiche REACH (CE) No. 1907/2006, versione corrente, di seguito denominato "REACH". Ciò significa in particolare:

  • a. Registrazione di sostanze, sostanze in miscele e articoli: Se l’oggetto di fornitura è una sostanza, il fornitore deve garantire che essa sia stata registrata prima della consegna (se richiesto ai sensi dell’Articolo 6 del REACH). Se l’oggetto di fornitura è una miscela, il fornitore deve garantire che le sostanze contenute nella miscela fornita siano state registrate prima della consegna (se richiesto ai sensi dell’Articolo 6 del REACH). Se l’oggetto di fornitura è un articolo, il fornitore deve garantire che le sostanze contenute in questo articolo siano state registrate e/o notificate (se la registrazione/notifica è richiesta ai sensi dell’Articolo 7 del REACH).
  • b. Autorizzazione di sostanze: Se l’oggetto di fornitura è una sostanza o una miscela, non siamo obbligati ad ottenere l’approvazione dell’autorizzazione ai sensi del REACH per l’uso di sostanze/miscele fornite dal fornitore. Il fornitore ci informerà tempestivamente se la domanda di autorizzazione sarà presentata, non sarà presentata, è stata presentata, non è stata presentata, è stata concessa o rifiutata nella catena di fornitura.
  • c. Obbligo di informazione relativa agli articoli ai sensi dell’Articolo 33 del REACH:Se l’oggetto di fornitura è un articolo contenente sostanze riportate nell’elenco delle sostanze classificate come estremamente problematiche (elenco SVHC) in quantità superiore allo 0,1% in peso (w/w), il fornitore è responsabile di informarci immediatamente scrivendo all’indirizzo e-mail “suppliersustainability@kiongroup.com” (vedere anche le norme della ECJ [Corte europea di giustizia, NdT] C-106/14). Fatto salvo quanto diversamente stabilito, le informazioni devono esserci fornite in forma scritta, dichiarando almeno il nome della sostanza, eventualmente l’identificatore della sostanza (ad esempio, CAS, no. CE) ed il nostro numero articolo. La versione più recente dell’elenco di sostanze della ECHA [Agenzia Europea delle sostanze chimiche, NdT] è disponibile sul sito http://echa.europa.eu. Questo obbligo si applica anche alle consegne in corso non appena una nuova sostanza viene aggiunta all’elenco.
  • d. Obbligo di informazione per sostanze / miscele mediante schede tecniche di sicurezza (REACH Articolo 31) e sostanze/miscele per le quali non è richiesta la scheda tecnica di sicurezza (REACH Articolo 32): L’eventuale contenuto in una sostanza o una in miscela fornita di una sostanza SVHC in quantità superiore allo 0,1% in peso deve essere riportato in una Scheda Tecnica di Sicurezza, ai sensi dell’articolo 31 in combinato disposto con l’Allegato II di REACH ovvero, qualora non fosse richiesta la scheda di sicurezza, ai sensi dell’articolo 32. Le informazioni richieste comprendono anche i dati sulle limitazioni della sostanza, ai sensi dell’Allegato XVII. La fornitura di tali prodotti deve essere da noi approvata separatamente.

Inoltre il fornitore garantisce che le merci fornite non contrastano con le disposizioni previste nelle seguenti leggi: • (2011/65/UE) “RoHS Directive” sulla restrizione dell’uso di alcune sostanze pericolose nelle attrezzature elettriche ed elettroniche – in base alla loro area di applicazione; • (UE) No. 528/2012 Biocidal Products Regulation [Regolamento sui prodotti biocidi, NdT], versione corrente; • (2006/507/CE) Council Decision of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants [Decisione del Consiglio della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, NdT], versione corrente; • (CE) No. 1005/2009 Regulation on substances that deplete the ozone layer [Regolamento sulle sostanze che distruggono lo strato di ozono, NdT], versione corrente.

Inoltre, il fornitore non dovrà consegnare articoli contenenti minerali provenienti da aree di conflitto ai sensi del capitolo 1502 del Dodd-Frank-Act statunitense del 2010, ovvero ai sensi di altre leggi e regolamenti nazionali o internazionali. Se il fornitore non può escludere la presenza di tali minerali negli oggetti di fornitura, egli dovrà comunicarci immediatamente questa circostanza scrivendo all’indirizzo e-mail ”suppliersustainability@kiongroup.com“ indicando il nostro numero articolo e fornendoci informazioni basandosi sulla versione corrente del CFRI Conflict Minerals Reporting Template (vedere: http://www.responsiblemineralsinitiative.org/conflict-minerals-reporting-template ) . Il fornitore sarà obbligato a tenerci indenni da ogni e tutte le responsabilità connesse con la mancata osservanza da parte sua delle leggi sopra citate.

14. Diritti di proprietà industriale

Il fornitore dovrà garantire che nessun diritto di proprietà industriale di terzi verrà violato in relazione alle consegne e/o ai beni oggetto di fornitura. Qualora ci venisse contestata una tale violazione, il fornitore ci terrà indenni da tutte le richieste di risarcimento e sosterrà tutti i costi e le spese derivanti dalla contestazione.

15. Diritti su documentazione, modelli, ecc.

Eventuali documenti, dati, informazioni elettroniche, software, materiali, attrezzi o dispositivi specifici ed eventuali oggetti forniti (ad esempio, campioni, modelli) – di seguito definiti “materiale” – messi a disposizione del fornitore per l’implementazione di un ordine resteranno di nostra proprietà; su nostra richiesta, il fornitore gestirà tale materiale con attenzione, ne effettuerà la manutenzione e provvederà ad assicurarlo. Saremo i titolari esclusivi di tutti i diritti sul materiale, fatta eccezione per i diritti di uso congiunto connessi all’ordine. Senza la nostra autorizzazione scritta, il materiale non potrà essere usato, riprodotto o reso accessibile a terzi per fini diversi da quelli connessi con l’ordine. I beni oggetti di fornitura, realizzati sulla base delle informazioni da noi fornite ovvero realizzati insieme a noi quali soggetti coinvolti in misura considerevole nel loro sviluppo, possono essere forniti a terzi solamente con il nostro consenso scritto. Se il fornitore acquisisce tale materiale da noi o da terzi, soprattutto per l’implementazione del nostro ordine sul presupposto che noi finanziamo tale investimento e/o se esiste un’opzione in base alla quale noi possiamo acquistare ovvero acquisteremo il materiale al più tardi dopo l’implementazione dell’ordine, si applicheranno le disposizioni contenute nel capitolo 1, paragrafo 3 e 4. Lo stesso dicasi nel caso in cui il materiale sia di proprietà del fornitore ma contenga o incorpori il nostro know-how ovvero nel caso in cui il nostro know-how sia contenuto.

16. Riservatezza

Il fornitore dovrà trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni connesse alla relazione commerciale in essere con noi, inclusi i nostri ordini e le informazioni sui materiali da noi fornite (cfr. clausola 15); non potrà rivelarle o renderle disponibili a terzi senza il nostro consenso scritto. Il fornitore potrà rivelare le informazioni riservate ai suoi dipendenti, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività connesse al rapporto di lavoro in essere con noi. L’obbligo di riservatezza resterà in vigore anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con noi. Se necessario, ulteriori accordi sulla riservatezza saranno regolati separatamente.

17. Trattamento dei dati personali

Con specifico riferimento alle operazioni di acquisto, Linde Material Handling Italia S.p.A. effettua un trattamento di dati personali che riguardano il Fornitore e/o soggetti a lui subordinati, in conformità alla disciplina in tema di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, di seguito il “Regolamento”, D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e successive modifiche e integrazioni) e, pertanto, improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Titolare del trattamento è Linde Material Handling Italia S.p.A., con sede legale in Viale de Gasperi, 7 - 20045 Lainate (MI), reperibile per qualunque questione attinente il trattamento stesso, nonché per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, all’indirizzo indicato in precedenza e/o ai seguenti indirizzi e-mail: privacy@linde-mh.it e linde@pec.linde-mh.it Il Titolare procederà alla raccolta ed al trattamento di dati personali (di seguito “Dati”) riferibili al Fornitore e/o alla persona/e fisica/che che rappresenta/no la Società fornitrice, quali a titolo esemplificativo: - nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale; - indirizzo di residenza/domicilio, numero telefonico, indirizzo e-mail; - eventuali dati relativi alla carriera professionale, alle competenze in ambito lavorativo e alle qualifiche, se libero professionista/consulente; - dati relativi alle sue coordinate bancarie o postali, nonché alle spese sostenute per svolgere l’attività in favore di Linde Material Handling Italia S.p.A., se libero professionista/consulente; - dati relativi alle prestazioni contributive e previdenziali, se libero professionista/consulente; - dati relativi a condanne penali, reati e a connesse misure di sicurezza, laddove ciò sia necessario per adempiere ad obblighi di legge cui è sottoposta la Società; - altri dati che si rendessero necessari ai fini della corretta gestione del rapporto di fornitura, collaborazione/consulenza. Tali Dati saranno raccolti direttamente presso l’Interessato ovvero presso fonti accessibili al pubblico, enti e/o soggetti terzi a ciò espressamente deputati (quali, ad esempio: Camera di Commercio, pubblici elenchi e/o registri, enti previdenziali e assistenziali, banche e/o uffici finanziari, servizi di assicurazione etc…). Il trattamento dei Dati viene effettuato ai fini della conclusione del contratto di fornitura e in presenza delle seguenti basi giuridiche: - adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali, derivanti dalla conclusione del contratto; - adempimento di obblighi di legge in campo fiscale, contabile, in materia di servizi assicurativi e in osservanza della normativa antiriciclaggio; - legittimo interesse del Titolare, limitatamente al trattamento dei dati dei dipendenti del Fornitore e/o assimilabili, necessari per la gestione dei rapporti contrattuali tra le parti. Il conferimento dei Dati è necessario per la corretta instaurazione ed esecuzione del rapporto e, pertanto, obbligatorio e verrà svolto dal Titolare e/o da addetti debitamente istruiti e formati dallo stesso e/o da soggetti terzi espressamente nominati, ove necessario, responsabili del trattamento. Pertanto, i Dati potranno essere comunicati, da parte di Linde Material Handling Italia S.p.A., a società del KION Group e a soggetti terzi, pubblici e/o privati nei cui confronti la comunicazione sia obbligatoria e/o necessaria per il perseguimento delle finalità del trattamento. Si precisa che i dati non saranno soggetti a diffusione e non verranno trasferiti verso Paesi terzi collocati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, ove ciò dovesse avvenire, Linde Material Handling Italia S.p.A. effettuerà tali trasferimenti previa valutazione del livello di tutela riconosciuto nello stato di destinazione e solo ove sia presente una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero ricorrendo all’utilizzo delle c.d. clausole contrattuali standard, approvate dalla Commissione Europea e dandone specifica informativa agli interessati. I Dati saranno trattati e conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato. A decorrere dalla data di cessazione di tale rapporto, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege. In relazione ai Dati Personali raccolti, ogni interessato potrà esercitare - scrivendo ai dati di contatto sopra indicati - i diritti applicabili, di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 ovvero il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di opposizione e di portabilità dei dati. A tutela dei diritti e a protezione dei Dati ogni interessato potrà altresì, in qualsiasi momento, decidere di proporre reclamo alla competente autorità di controllo o di esperire un’azione avanti ai competenti organi giurisdizionali.

18. Gestione di società esterne

Il fornitore sarà obbligato a rispettare tutte le nostre norme e le istruzioni in merito alla sicurezza sul lavoro, alla tutela ambientale, all’ingresso e alla guida all’interno della sede dello stabilimento, ai requisiti di identificazione, ecc., che saranno da noi fornite, per il rispettivo sito, al momento in cui verranno svolte attività nel sito stesso. Il fornitore dovrà attivarsi ed informarsi sulle norme in vigore nelle società esterne. Le istruzioni corrispondenti sono messe a disposizione all’ingresso nell’impianto da parte degli addetti alla sicurezza.

19. Principi sulla condotta del fornitore

a) LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA S.p.A. dichiara di avere adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231) e un Codice Etico e di conformare la propria condotta anche alle previsioni del Codice di Compliance e ai Principi di comportamento dei fornitori adottati dal Gruppo KION, del quale LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA S.p.A. fa parte. I documenti sopra richiamati sono pubblicati sui siti internet di LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA S.p.A. (https://www.linde-mh.it/it/Chi-e-Linde/Sostenibilita/), e di KION Group AG (https://www.kiongroup.com/compliance), e il Fornitore dichiara di averne preso preventiva visione. Il Fornitore, nel dare esecuzione al presente accordo, si impegna ad astenersi dal tenere comportamenti che possano in alcun modo configurare taluno dei reati contemplati nel D.lgs. 231/2001 come modificato nel tempo e in ogni caso a conformare i propri comportamenti (i) alle statuizioni e ai principi di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, (ii) ai principi indicati nel Modello e nel Codice Etico di LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA S.p.A., nonché (iii) al Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 e al Codice Etico da essa adottati o che dovessero essere adottati in futuro. La violazione degli impegni di cui sopra darà diritto a LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA S.p.A. di risolvere il presente accordo - previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 cod. civ. - qualora i comportamenti del Fornitore in contrasto con quanto sopra previsto non vengano resi conformi entro 60 giorni dal ricevimento della diffida. Resta salvo ed impregiudicato in ogni caso il diritto di LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA S.p.A. di far valere la risoluzione immediata di diritto del presente accordo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. (i) nel caso di condanna del Fornitore o di suoi rappresentanti/business partner, anche solo in primo grado, per uno dei reati-presupposto previsti dal D.lgs. n. 231/2001, (ii) nel caso di applicazione nei confronti del Fornitore, anche in via cautelare, di una delle misure interdittive previste dal suddetto D.lgs. n. 231/2001, nonché (iii) nel caso in cui i comportamenti non conformi del Fornitore siano ritenuti da LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA S.p.A. tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto; salvo in ogni caso il risarcimento del danno. b) Il KION Group Code of Compliance ("KGCC"), adottato da KION Group e dalle Società ad esso facenti capo, tra cui LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA S.p.A., è espressione dei principi giuridici ed etici corrispondenti agli elevati standard che KION pretende per tutta la sua attività commerciale. Analogamente KION e le Società ad esso facenti capo pretendono il rispetto di tali principi anche da parte dei loro partner commerciali. Il KGCC e i principi validi per i fornitori di KION confermano l’impegno di LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA S.p.A. a rispettare le norme di legge e le regole interne, stabiliscono criteri fondamentali per una condotta commerciale rispettosa delle leggi e dei principi etici, e sono parte integrante del presente contratto (consultabili al link https://www.kiongroup.com/compliance). Il Fornitore garantisce espressamente di non concedere né accettare da collaboratori o incaricati di clienti, in relazione a incarichi e ordini, provvigioni, pagamenti, regali in denaro, sovvenzioni inappropriate o eccessivi inviti a pasti, regali o altre sovvenzioni di valore che superino un limite adeguato; inoltre riconosce che la concessione di simili pagamenti, regali, inviti a pasti o altre sovvenzioni di valore rappresenta una seria infrazione alle norme aziendali di LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA S.p.A., può condurre allo scioglimento del presente contratto a facoltà di LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA S.p.A. e genera il diritto all'indennizzo relativamente a tutti i danni da essa derivanti. Il Fornitore è tenuto a informare la direzione di LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA S.p.A. riguardo a qualsiasi tentativo di sollecitazione da parte di collaboratori del Fornitore.

20. Clausola di validità/invalidità parziale

L’inefficacia di una norma di questi termini e condizioni generali di acquisto non danneggia la validità delle altre disposizioni. Nel caso in cui una disposizione si rivelasse inefficace o impraticabile, questa sarà sostituita da una nuova disposizione il cui effetto legale ed economico sia il più possibile vicino a quello della disposizione corrente rivelatasi inefficace o impraticabile.

21. Legge in vigore

In mancanza di accordi contrattuali diversi con il fornitore, si applicherà la legge in vigore presso le sedi della nostra società committente, ad esclusione delle disposizioni relative al conflitto di leggi, le Hague Conventions Relating to a Uniform Law on the International Sales of Good, la United Nations Convention on Contracts for the International Sale of (CISG) e altre convenzioni.

22. Competenza giudiziaria e luogo di esecuzione

In mancanza di diversi accordi contrattuali con il fornitore, il luogo di competenza giudiziaria e di esecuzione sarà la sede della nostra società committente. *** Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il fornitore dà espressamente atto che l’accettazione del nostro ordine e/o la sua esecuzione comporta espressa accettazione dei seguenti articoli: Art. 6 – Tempi di consegna; Art. 9 – Fatturazione e pagamenti; Art. 10 - Responsabilità in caso di difetti; Art.11 - Garanzia di qualità, sicurezza del prodotto; art. 12. Responsabilità per danno da prodotti, richiamo del prodotto; art. 21 Legge in vigore; Art. 22. Competenza giudiziaria e luogo di esecuzione. Ver. 09/2023